I distributori di carburante sono diventati l’esercizio commerciale centrale di ogni centro abitato e non.
Sono geograficamente distribuiti con una determinata costanza ed offrono vari tipi di rifornimenti e servizi. Tra i rifornimenti erogati vi sono quelli considerati “eco-compatibili”, tra cui GPL e Metano.
Ma si può imporre ad un distributore la vendita necessaria di un carburante eco-compatibile?. Il preambolo della risposta ci viene offerto da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 22/12/2016 n°5420. La pronuncia della Corte riguarda la possibilità che la normativa primaria e regolamentare di una Regione possa vietare o restringere la facoltà di un privato di non dotare il proprio impianto di colonne adibite alla vendita di GPL o gas metano.
Il caso di specie ci racconta la storia di un esercente sprovvisto sia di GPL che di gas metano. In contrasto con quanto richiesto dal “Programma di riqualificazione e ammodernamento della rete dei distributori di carburante“. Una previsione regionale che impone l’obbligo di dotarsi di un impianto multi-prodotto eco-compatibile. L’amministrazione regionale sospende la validità dell’autorizzazione del commerciante. Questa sospensione, però, non proviene solo dalla mancata adesione al Programma di riqualificazione, ma anche dallo scompenso delle regole di concorrenza. Il discorso di Appello,infatti, parte da un’altra prospettiva: le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.
Disposizioni comunitarie
Il Decreto Legge 112/2008 richiede come requisiti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela della concorrenza,che “l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi ”. Il Decreto 2008, interviene nel caso di specie, per ricordare il principio inviolabile secondo il quale ogni limitazione alla vendita di carburanti deve trovare giustificazione in un preciso interesse pubblico, ed essere rispettosa del principio di proporzionalità. A questo punto è necessario ricordare che il Programma sopracitato non fa riferimento nè ad uno specifico interesse pubblico, nè prende in considerazione criteri di proporzionalità. Tutto questo ha portato il Consiglio di Stato a stabilire l’illegittimità di limitazioni o sospensioni immotivate. E’ stata respinta così la richiesta di sospensione dell’Amministrazione, in favore della libera vendita dell’esercente.
La disciplina dell’obbligo di vendita di più carburanti è molto complessa e faziosa. Rappresenta la concreta possibilità di immettere in commercio un bene necessario ( oggi sia per ragioni professionali che per comodità l’utilizzo di autoveicoli è imponente), capace di produrre un reddito fisso. Per creare un’equa distribuzione dei servizi occorre un’integrazione tra la normativa statale e quella regionale.
Le disposizioni regionali fanno capo ad una statale, che ben stabilisce il divieto dell’imposizione, se quest’ultima impone oneri economici eccessivi e sproporzionati. L’amministrazione, conseguenzialmente, per poter limitare deve motivare, e soprattutto tenere ben presente il criterio di proporzionalità.
Il Consiglio di Stato fa chiarezza anche riguardo il “controllo amministrativo“. L’amministrazione deve verificare in sede procedimentale il rispetto del principio di proporzionalità. La valutazione dell’amministrazione deve essere precisa e rispettosa del criterio di proporzionalità.
L’illegittimità dell’imposizione del multi-prodotto è stata urlata a gran voce. Sebbene questa sentenza sia stata pronunciata solo qualche settimana fa, ha già rappresentato un punto di svolta. L’innovazione importata glissa l’illegittimità dell’imposizione amministrativa, per racchiudersi nel rispetto del criterio di proporzionalità. Non si possono creare squilibri economici immotivati, ma, certamente, si può obbligare la vendita di carburanti eco-compatibili quando questa risulta necessaria per l’interesse pubblico.