A cura dell’Avv. Armando Dereviziis
Premessa introduttiva
La stesura del presente contributo giuridico trae origine dalla necessità di informare i lettori in ordine alle possibili sanzioni penali in cui incorrono i c.d. “furbetti del superbonus”, i quali a fronte della spasmodica ricerca dell’agevolazione introdotta dal “Decreto Rilancio”, pongono in essere fatti e/o atti tali da avere non solo rilevanza penale, ma anche idonei a divenire un vero e proprio “boomerang” per l’intero sistema.
Disciplina legislativa e novità introdotte dal Decreto “Semplificazione bis”.
Per un esame accurato della sopra citata “agevolazione”, risulta prioritario soffermarsi sui punti cruciali che costituiscono il baricentro dell’intera disciplina normativa attualmente in vigore.
In particolare, il necessario antecedente del presente excursus normativo è da rinvenirsi nell’ articolo 49 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.), il quale dispone: “…gli interventi abusivi realizzati in assenza del titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti…”.
Orbene, alla stregua del menzionato articolo, qualsivoglia opera realizzata in assenza di un valido titolo, non è passibile di benefici fiscali statali.
Tuttavia, di recente sul punto è intervenuto il c.d. “Decreto Semplificazione Bis” (convertito in Legge con modificazione, Legge 29 Luglio 2021 n. 108), il quale ha apportato significativi correttivi finalizzati ad agevolare “l’ingresso” nel superbonus 110% mediante uno snellimento della procedura e degli iter burocratici.
Invero, con la conversione in Legge del D.L. “Semplificazione Bis”, è stata diffusa e resa operativa “la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività” (CILA Superbonus)[1].
Mediante quest’ultimo, viene meno la necessità della preventiva attestazione di “stato legittimo dell’immobile” [2], purchè nella Cila Superbonus vengano attestati gli estremi del titolo abilitativo della costruzione o il provvedimento che la legittimava.
Inoltre, al fine estendere ulteriormente la “platea” dei papabili beneficiari, è stato introdotto un nuovo comma (13-ter) all’ articolo 119 del D.L. “Rilancio”, il quale dispone che gli interventi rientranti nel “Superbonus”, anche nel caso in cui si sostanziano in interventi alle parti strutturali o prospettiche dell’edificio, vengono considerati di manutenzione straordinaria e realizzabili mediante Cila, purchè non riguardino demolizioni e ricostruzioni edifici.[3]
Ancora, per la presentazione della Cila non è richiesta “l’attestazione dello stato legittimo” e pertanto la perdita dell’agevolazione fiscale, opera solo nel caso in cui vi sia stata una mancata presentazione della Cila, una realizzazione di interventi non conformi alla Cila, un’assenza del titolo abilitativo o dell’attestazione dell’immobile, nonché la mancata veridicità delle attestazioni necessarie.[4]
Abusi Edilizi e Superbonus 110%…Cosa Accade
Dopo aver analizzato nel dettaglio la portata dei recenti interventi legislativi, si rende necessario focalizzare l’attenzione sull’ annosa questione degli “abusi edilizi” e verificare se, anche in presenza degli stessi, sarà possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Per chiarezza e completezza espositiva, giova premettere che il presente quesito, è stato di recente anche oggetto di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, in cui gli “interroganti” hanno chiesto delucidazioni in ordine alla possibilità per un condominio provvisto di concessione edilizia e titolo abilitativo ma costruito in difformità rispetto al progetto iniziale, di accedere all’agevolazione del “Superbonus110%”.[5]
Orbene, da un’analisi sommaria della norma, (comma 13 ter art.119), sembrerebbe prime facie che un eventuale abuso edilizio presente sull’ immobile, non blocchi l’accesso alla predetta agevolazione fiscale, essendo venuta meno la necessaria “attestazione di stato legittimo” nella presentazione della Cila Superbonus; inoltre, l’eventuale ottenimento dell’ agevolazione fiscale, non preclude il controllo delle amministrazioni comunali tanto che, in caso di eventuali abusi, il responsabile rimane soggetto alle sanzioni previste. [6]
Tuttavia, il comma 13 ter va letto in combinato disposto con il consolidato principio giurisprudenziale di matrice penale-amministrativo, il quale considera qualunque intervento realizzato su di un immobile affetto da abusi” una ripresa dell’attività edilizia illegale”.
Infatti, sul punto è giocoforza riprendere un passo argomentativo della Suprema Corte di Cassazione, la quale ritenuto configurabile la violazione dell’art. 44 del d.P.R. 380/2001 a fronte di qualsivoglia intervento su di un immobile illegittimo.
In particolare dispone: “…in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consiste in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente…”.[7]
Ma vi è di piu’, qualora vengano eseguiti lavori edilizi su manufatti abusivi, nonostante relativamente alla prima condotta “abusiva” sia maturato il termine di prescrizione, si concretizza una nuova condotta illecita in quanto, i nuovi interventi ineriscono all’ opera principale ripetendone pertanto le stesse caratteristiche di illegittimità.[8]
Dunque, un intervento edilizio “ex superbonus 110%” su di un immobile oggetto di abusi edilizi, fa incorrere nelle sanzioni penali di cui all’ art 44 del d.P.R. 380/2001 configurandosi come illeciti edilizi.
Falsità nell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)… Cosa rischia il professionista…Cosa rischia il costruttore.
La singolarità del beneficio fiscale che innalza al 110% “l’aliquota di detrazione delle spese sostenute” in relazione a determinati interventi resi nell’ ambito di attività antisismiche, di efficienza energetica e fotovoltaiche ecc…, potrebbe indurre una vasta cerchia di persone a porre in essere fatti e/o atti sussumibili -almeno astrattamente- in una moltitudine di fattispecie delittuose.
Invero, i punti di riferimento per l’analisi delle singole condotte delittuose, sono da cristallizzarsi principalmente nell’ alveo delle ipotesi disciplinate dagli artt. 119 e 121 del “Decreto Rilancio”.
In particolare, l’art 119.3 del citato Decreto, prevede “il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.
Ciò posto, qualora il professionista o meglio il “tecnico abilitato” dovesse incorrere in un caso di falsa attestazione della prestazione energetica, ne discenderebbe certamente una sua responsabilità penale.
Ma vi è di più: l’attestazione di cui si discorre è da rendersi nelle forme di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” e dunque da considerarsi come rese al pubblico ufficiale in atto pubblico.
Tale ultima circostanza, assume particolare rilevanza in quanto il “falso” commesso dal tecnico abilitato, dovendosi considerare come destinato ad un pubblico ufficiale, sarà sussumibile astrattamente nell’ articolo 483 c.p.( Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); per quanto concerne invece le ulteriori “attestazioni o asseverazioni false” , si potrà incorrere esclusivamente nel delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art 481 c.p. , non necessitando che le predette vengano rese in forma di dichiarazione sostitutiva dell’ atto notorio.[9]
Pe maggiore completezza espositiva, supponiamo il caso che un costruttore venda un’immobile avente una classe energetica effettiva(inferiore) diversa da quella dichiarata nell’ A.P.E. (superiore), cosa rischia?
La risposta al quesito di cui sopra ci viene fornita nelle argomentazioni addotte dalla Suprema Corte di Cassazione in una Sentenza del 2017; essa statuisce in un caso similare che non possa ravvisarsi in alcun modo la “buona fede” del venditore, posto che una “Classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore” stante il minor costo sostenuto per i lavori necessari al conseguimento della classe inferiore(effettiva) rispetto a quella dichiarata.[10]
Per vero, gli Ermellini ritengono altresì sussistente l’elemento soggettivo della truffa ex art 640 c.p., in quanto non può trovare riconoscimento “l’affidamento nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo” stante la notorietà del ”Risparmio di spesa”.[11]
Dunque, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, qualora il costruttore venda un’immobile avente un attestato di prestazione energetica diverso rispetto a quello dichiarato nell’ A.P.E., non potrà eccepire la “buona fede” nell’ affidamento delle certificazioni rese dai tecnici abilitati ed incaricati, in quanto a lui risulta noto “il risparmio di spesa” rispetto ai lavori necessari per il conseguimento di classe energetica superiore.
Utilizzo Irregolare del “Credito d’ imposta da Superbonus 110%” e reati astrattamente configurabili.
Al fine di meglio comprendere il prosieguo del presente excursus giuridico, appare necessario fornire una definizione del “Credito d’imposta da Superbonus”.
Per vero, sul punto si sono susseguiti due diversi orientamenti: l’uno, notevolmente dominante, che ritiene il “credito d’imposta da superbonus” un’agevolazione tributaria di natura extrafiscale, finalizzata a fornire un “aiuto” in stretta aderenza con l’interesse politico-economico, sociale ed ambientale scevro da qualsiasi legame con la capacità contributiva del beneficiario, l’altro invece di carattere residuale, che lo ritiene diretta a “risparmiare imposta abbattendola”.[12]
Giova premettere che il predetto credito, essendo passibile di “infinite successive cessioni “potrebbe essere oggetto di utilizzo irregolare, suscettibile di svariate conseguenze penali.
Nella specie, qualora in sede di compilazione del modello F 24 a seguito di un’indebita compensazione venga omesso il pagamento dell’imposta dovuta , potrebbe astrattamente configurarsi il relativo reato di “Indebita Compensazione” ex art. 10 Quater d.lgs.10 Marzo 2000, n.74; invece ove mai si dovesse realizzare una “dichiarazione mendace” indicante un’ ingannevole detrazione non dovuta o un credito inesistente, astrattamente sarebbe configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 d.lgs.10 Marzo 2000,n.74.[13]
Invece, sarebbe da ritenere esclusa la configurabilità dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato ex art 316-ter c.p. e truffa in danno dello stato ex art 640.2 n.1 c.p., in quanto sul punto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 1235 del 28 Ottobre 2010 ha statuito che in materia, non possa applicarsi nessuna ipotesi di “concorso” stante la prevista “specialità” dei reati tributari rispetto a quelli “comuni”.[14]
Dunque, è evidente che al fine di dare una corretta qualificazione giuridica al fatto concreto, sarà necessario analizzare nel dettaglio la condotta concretamente posta in essere dal contribuente, il presupposto della stessa nonché il contesto fattuale e giuridico in cui ha operato, da realizzarsi attraverso un auspicato sistema di garanzie espletabili con un contradditorio preventivo.
Conclusione
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è facilmente desumibile che la tanto desiderata “agevolazione”, stia fornendo un forte slancio all’ intero tessuto economico-sociale ed ambientale del nostro paese, tuttavia bisogna prestare molta attenzione affinchè la “ghiotta” opportunità non si tramuti in una grossa insidia.
Dunque, al fine di ovviare ad una serie di ritardi, abusi e sanzioni è opportuno affidarsi sin dall’ inizio dell’“iter burocratico” a professionisti qualificati e specializzati in materia.
[1]Flash News “Cila Superbonus: modello approvato e chiarimenti” Bollettino di Legislazione Tecnica, 5 Agosto 2021.
[2] Art 9 bis, comma 1 bis d.P.R. 380/2001, aggiunto dal Decreto Legge 76/ 2020
[3] “Decreto Semplificazioni: cosa cambia per il SuperBonus 110%”Oknoplast Blog, 14 Ottobre 2021.
[4] G. Oreto “Superbonus 110% e Stato legittimo: abusi edilizi a rischio sanzione penale” Lavori Pubblici, 17 Ottobre 2021
[5]A. Amantea”Superbonus 110% con abusi edilizi:conferme e molti dubbi da risolvere” Lavoro e Diritti Online dal 2009 , 21 Settembre 2021
[6] P.Remer “Superbonus 110%: è ammesso su immobili abusivi?” La Legge per Tutti , 21 Settembre 2021
[7] Cass. Pen. Sez.III , sentenza n.11788 , 29 Marzo 2021.
[8] Cass. Pen. Sez. III , sentenza n. 30673, Dep. 5 Agosto 2021.
[9] R. Savi”Il c.d “Superbonus 110%”: i possibili illeciti e la risposta sanzionatoria penale” Giurisprudenza Penale,3 Settembre 2020
[10] Cass.Pen.Sez.II , sentenza n.16644, 4 Aprile 2017
[11] R.Pellino”Falsificare l’ attestato energetico è reato Penale”,Ingenio informazione tecnica e progettuale,5Giugno2017
[12] N.Lorenzini”Il rischio di utilizzo fraudolento dei crediti d’ imposta Superbonus” Risk & Compliance Platform Europe, 15 Luglio 2021
[13] F.Colaianni e D.Colombo”indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta tra crediti non spettanti e inesistenti.Focus sul cd.”superbonus110%””., Giurisprudenza Penale ,10 Dicembre 2021
[14] F.Colaianni e D.Colombo”indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta tra crediti non spettanti e inesistenti.Focus sul cd.”superbonus110%””., Giurisprudenza Penale ,10 Dicembre 2021