L’NDA (non disclosure agreement) è un accordo di riservatezza con cui due o più parti si impegnano a non divulgare determinate informazioni affinchè si possano limitare i rischi in vista di future relazioni commerciali. Le parti si impegnano ad utilizzare le informazioni ottenute solo per gli scopi consentiti.
Tali contratti sono usualmente propedeutici all’inizio della trattativa stessa e la violazione dell’accordo può comportare l’applicazione delle clausole penali. Le clausole penali sono strumenti giuridici di coazione applicabili a tutti i tipi contrattuali o più semplicemente clausole tramite le quali ottenere l’adempimento dei contratti stessi. Una clausola penale è sempre un buon deterrente rispetto alle possibili violazioni di qualsiasi tipo contrattuale (nel nostro caso l’accordo di confidenzialità). Vi è però un appunto: tali clausole penali devono consistere in un reale deterrente che dev’essere commisurato al danno che potrebbe insorgere dalla violazione del contratto, quindi la penale dovrà essere funzionale, ma non potrà essere iniqua in quanto una clausola manifestatamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c. potrà essere ridotta in via equitativa dal giudice.
Elementi comuni dell’NDA sono: le parti, l’accordo di riservatezza, la durata, la legge applicabile ed il foro competente.
La menzione all’interno delle premesse delle parti (con la conseguente sottoscrizione) è banalmente uno dei punti essenziali per la conclusione di qualsiasi contratto, e quindi anche per l’NDA. Ai sensi dell’art 1372 c.c. “ il contratto ha forza di legge tra le parti” ed ancora al quarto comma “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi”. La precisa indicazione delle parti è un punto imprescindibile all’interno dell’accordo di riservatezza.
Il nucleo centrale dell’accordo è rappresentato, però, dalla statuizione delle clausole di riservatezza, il cosiddetto “patto”. Tale patto potrà essere unilaterale o sinallagmatico e specifica tutti gli obblighi intesi a “mantenere riservate” alcune informazioni e brevetti che, come tali, rimangono di esclusiva proprietà del soggetto divulgante. All’interno dell’accordo le parti si obbligano non solo per se, ma tramite tutti i propri rappresentanti (compreso i professionisti esterni alla parte stessa es. avvocati, consulenti etc) a mantenere segrete le informazioni. Oggetto dell’accordo non sono solo brevetti o informazioni riservate, ma anche know how, liste di clienti e fornitori, materiali utilizzati, agenti e committenti, e nell’accordo ci potrà essere anche un obbligo di non concorrenza con cui i soggetti divulganti si tutelano nel caso in cui l’altra parte possa, grazie alle informazioni riservate ottenute, trarne beneficio a scapito del divulgante.
La conclusione dell’NDA non rende scontato un accordo successivo, ma è solo una base di partenza per l’inizio delle trattative. Molto spesso all’interno dello stesso NDA è precisato tramite una clausola il fine e lo scopo dell’NDA, che non pregiudica alcuna possibilità e non costituisce nessun obbligo di conclusione di futuri accordi.
La durata, solitamente di 5 anni, obbliga le parti a rispettare l’accordo per quel dato termine, anche qualora i rapporti commerciali non siano proseguiti o le trattative non siano andate a buon fine.
La legge applicabile ed il foro competente possono sembrare delle clausole secondarie, ma in accordi commerciali con parti di più paesi, divengono aghi della bilancia non da meno. Si pensi ad esempio ad una trattativa tra una parte americana ed una italiana. La scelta del foro diviene in tal caso un punto importante nel caso si paventi un rischio di possibile controversia, essendo preferibile il foro in cui ha sede la società.