13 Aprile 2026
13 Aprile 2026

Concorrenza sleale ed utilizzo dei dati commerciali riservati

Il mercato, si sa, genera concorrenza e, non sempre, i competitors si comportano in maniera “leale”: da qui il legislatore si è preoccupato di assicurare la lealtà nello svolgimento dell’attività imprenditoriale con obblighi e limitazioni.
Non si parla, però, di una limitazione alla libera concorrenza, bensì di un rafforzamento della stessa attraverso la previsione di un divieto di comportamenti  ritenuti “scorretti” che ledano il principio di correttezza.
L’art. 2598 c.c., più nello specifico, inibisce chiunque al compimento di atti vietati che creino un danno in aziende concorrenti o dal quale l’azienda “sleale” ne possa trarre un profitto “indebitamente”.

L’articolo è rivolto a tutti coloro che possono rivestire qualifica di imprenditore (sia soggetti pubblici che privati), fondamentale è che ci sia un interconnessione ed una, seppur indiretta,  concorrenza prossima, ciò vuol dire che i due soggetti debbano rivolgersi allo stesso mercato.

L’art. 2598 c.c. prevede due comportamenti tipici vietati: al primo comma vieta tutti gli atti di concorrenza sleale per confusione, al secondo comma gli atti di denigrazione e vanteria.
In questa sede ci occuperemo del terzo comma, cioè di tutti quegli atti contrari ai principi della correttezza professionale.
La dottrina (Buonocore) ha individuato questi casi come tutti quei mezzi contrari ai principi della correttezza professionale. Questa formula, molto ampia, vuole ricomprendere tutti i comportamenti scorretti che potrebbero ricorrere nella prassi e che sono per loro natura di difficile previsione normativa.

Tra queste condotte previste al terzo comma dell’art. 2598 c.c., è da ricomprendere anche l’utilizzo di dati commerciali riservati: più nello specifico è stato considerata da una recente sentenza del Tribunale di Bologna “la condotta di chi risparmia, sottraendo dati riservati (anche non costituenti segreto industriale), i tempi e i costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili: con il conseguente compimento di atti concorrenzialmente sleali ad ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma elaborazione”.

In tal caso l’articolo del codice civile va di pari passo con quanto previsto dall’art. 98 c.p.i. (Codice di proprietà industriale)che “tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Basta una veloce analisi dell’articolo per capire quali siano i requisiti per far ricomprendere un’informazione come “riservata”: la segretezza, il valore economico e le misure predisposte dall’imprenditore al mantenimento della segretezza dell’informazione.

Il primo è sicuramente la segretezza dell’informazione “nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”, non c’è una menzione riguardo l’oggetto della tutela che quindi ricomprende un vasto ventaglio di informazioni quali: opere dell’ingegno, software, informazioni tecniche, ricerche di mercato ed in generale tutto il know how che abbia un valore economico per l’azienda stessa e che non sia generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti del settore.

Il secondo è il valore economico della informazione: le informazioni presentano un valore economico, non solo quando possiedano un valore di mercato, ma quando il loro utilizzo comporti un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato.

Il terzo requisito sono le idonee misure poste dall’imprenditore volte al mantenimento in segretezza dell’informazione stessa. Idonee misure potrebbero essere: l’inserimento di una password dedicata ai soli dipendenti autorizzati per l’accesso alle informazioni; un meccanismo di controllo interno con il quale filtrino le informazioni solo ad una stretta schiera di collaboratori etc.

La domanda che ci poniamo quindi è: come tutelare l’informazione riservata?
In primis l’imprenditore dovrebbe tutelarsi in via precontrattuale nei confronti dei propri dipendenti con appositi patti di riservatezza o, nel caso di alcuni tipi di informazioni, patti di non concorrenza.

Mentre, resta preferibile, la tutela giudiziale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c. nei confronti delle aziende concorrenti. Tale ipotesi è molto rischiosa in quanto non sempre è semplice dimostrare che l’azienda abbia ottenuto in maniera illecita l’informazione e, soprattutto, che ne abbia tratto profitto.

 

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