A cura di Luca Montanelli*
Sommario: 1. Evoluzione storica e aspetti definitori; 2. La circostanza aggravante vigente; 3. Elemento ideologico ed elemento cronologico in giurisprudenza; 4. Premeditazione omicidiaria e disturbi psichici; 5. L’ipotetica estensione dell’aggravante al concorrente; 6. Premeditazione e tipologie di omicidi.
- Evoluzione storica e aspetti definitori
Il concetto di premeditazione deriva dal verbo transitivo premeditare il quale affonda le radici nel termine latino praemeditari, composto dall’unione di prae (pre) e meditari (riflettere). L’espressione vuole significare un’elaborazione effettuata mediante il pensiero di qualcosa che si vuole eseguire in un secondo momento, collocato nel futuro[1]. Dal punto di vista giuridico, la premeditazione rappresenta una riflessione operata da un soggetto con il fine di commettere un determinato reato[2].
Fin dall’inizio del 1800 era evidente la problematica giuridica concernente l’individuazione degli elementi che in concreto integrassero la premeditazione. Nell’art. 297 del Codice dei Delitti e delle Pene per il Regno d’Italia del 1811[3], approvato con Decreto del 12 novembre 1810 n. 254 ed entrato in vigore nel gennaio 1811, era contenuta una definizione di premeditazione secondo la quale essa consisteva nel “disegno formato, prima dell’azione, di attentare alla persona di un determinato individuo, ovvero di chi si sarà trovato od incontrato, quand’anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione”[4]. Analizzando l’art. 296, che descriveva il reato di omicidio, si può anche notare come il legislatore dell’epoca avesse qualificato la premeditazione come una delle due modalità grazie alle quali si potesse commettere un omicidio dal momento che la norma, oltre che a sanzionare questo reato con la pena capitale, qualificava come assassinio “ogni omicidio commesso con premeditazione o con insidie”[5].
Se, come si è visto, la definizione di premeditazione era collocata all’art. 297, quella di insidie si trovava all’art. 298 ed era puntualmente qualificata come la condotta di “aspettare per maggiore o minor tempo, in uno o più luoghi, una persona, o per ucciderla, o per esercitare contro di essa atti di violenza”[6].
Nel Codice Zanardelli del 1889 si decise invece di non definire il concetto di premeditazione e di non individuare gli elementi che lo costituiscono in quanto la dottrina dell’epoca non aveva trovato una definizione univoca di premeditazione poiché vi era chi sosteneva che essa fosse qualificata da una forma di dolo più intensa rispetto a quella che qualificava le comuni azioni volontarie[7] e chi invece concentrava l’attenzione dei propri studi sulla premeditazione sul momento della riflessione e della preordinazione dei mezzi più idonei al raggiungimento dell’obiettivo criminale[8].
In seguito ai contrasti dottrinali sul tema, il legislatore di fine ‘800 decise quindi di non definire il concetto di premeditazione, limitandosi ad individuarla all’art. 366 co.1 n.2 come una circostanza aggravante del reato di omicidio comportante la pena dell’ergastolo[9].
- La circostanza aggravante vigente
La previsione – che, come si è visto, risale ad un codice oggi non più in vigore dato che nel 1930 il Codice Zanardelli fu sostituito dal Codice Rocco ancor oggi vigente – è sopravvissuta ai cambiamenti del tempo. Nel Codice penale odierno, infatti, non troviamo una definizione di premeditazione, ma troviamo questo concetto enucleato come circostanza aggravante del reato di omicidio volontario e del reato di lesioni personali volontarie.
Per quanto concerne il delitto di omicidio l’art. 577 c.p. prevede delle circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, rispetto alla reclusione non inferiore ad anni ventuno prevista all’art. 575 c.p. quale pena base dell’omicidio volontario. Tra queste circostanze aggravanti è presente anche la premeditazione dell’omicidio volontario all’art. 577 co.1 n.3 c.p.
- Elemento ideologico ed elemento cronologico in giurisprudenza
Sebbene sotto il profilo legislativo la situazione sembri alquanto semplice, non si può dire lo stesso per la giurisprudenza che, negli anni, si è dovuta confrontare con casi di specie di particolare delicatezza e con l’assenza di una definizione codicistica della premeditazione.
Ad esempio, in una recente sentenza[10], la Corte d’Assise di Busto Arsizio ha escluso la sussistenza della premeditazione in un caso di omicidio commesso da un uomo nei confronti della propria ex fidanzata rilevando che l’imputato era indubbiamente innamorato della vittima, come risultava anche dalla testimonianza di una conoscente e da alcuni messaggi inviati dall’imputato alla vittima nel periodo antecedente al delitto. Secondo i giudici di Busto Arsizio, un siffatto innamoramento consentirebbe di escludere la premeditazione del delitto dato che la vittima permetteva al reo “di continuare a vivere in modo per lui finalmente pieno e gratificante” e dunque, agli occhi della Corte d’Assise, “appare poco credibile la premeditazione”. Sul punto non risulta chiaro però sotto il profilo empirico il motivo per cui un innamoramento che porta ad una vita gratificante sia valutato dai giudici come un elemento comportante l’esclusione della premeditazione, in quanto è bene ricordare la problematica inerente al fatto che gli operatori del diritto sono sprovvisti delle conoscenze professionali scientifiche e psicologiche necessarie per giungere ad una simile conclusione e sono esclusivamente dotati della c.d. scienza privata derivante dal proprio bagaglio culturale[11].
La Corte ha anche precisato che qualora l’imputato avesse voluto premeditare il delitto avrebbe potuto realizzarlo in momenti anteriori ed avrebbe strutturato, antecedentemente al tempus commissi delicti, un piano sia per costruirsi un solido alibi sia per occultare il cadavere, come invece avrebbe fatto un assassino lucido ed organizzato[12]. I giudici di Busto Arsizio, nel caso di specie, prendendo atto della mancanza del concetto di premeditazione sul piano codicistico, hanno sostenuto che l’art. 577 co.1 n.3 c.p. richiede due elementi: “un elemento ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l’altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito”[13].
Per ciò che concerne l’elemento ideologico si osserva che, secondo la giurisprudenza, il concetto di premeditazione è distinto da quello di preordinazione del delitto poiché la preordinazione riguarda l’organizzazione dei mezzi minimi indispensabili alla commissione del reato in un momento immediatamente antecedente a quest’ultimo[14].
Per converso, la premeditazione necessita del radicamento e della costante persistenza del proposito omicidiario nella mente del soggetto agente[15]. In merito all’elemento cronologico, ai fini della configurazione della premeditazione, è invece necessario che il lasso temporale tra l’insorgenza del proposito criminale e il tempus commissi delicti risulti essere abbastanza dilatato[16] sia da poter consentire al reo di riflettere interiormente sull’azione criminosa che vuole intraprendere sia da permettere l’attivazione della c.d. controspinta inibitoria, caratterizzata dalla capacità razionale dell’individuo di recedere dal proposito delittuoso[17].
Si rileva comunque che questo orientamento è diverso rispetto al passato dato che, negli anni ’80, la Cassazione aveva sostenuto che il distacco temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e l’esecuzione dello stesso non necessariamente dovesse essere troppo lungo per configurare l’aggravante della premeditazione[18].
L’obiettivo dell’istituto giuridico della premeditazione, infatti, è proprio quello di aggravare il trattamento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che decidono di commettere il delitto dopo aver riflettuto a lungo sull’opportunità di commissione dello stesso[19] e si ritiene che per il riconoscimento della premeditazione sia quindi sufficiente la presenza dell’elemento cronologico congiunta a quella dell’elemento ideologico[20].
È inoltre sempre bene tenere a mente che, anche in merito alle circostanze aggravanti, la responsabilità deve sempre essere accertata dal giudice in maniera fedele alla regola penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio[21].
- Premeditazione omicidiaria e disturbi psichici
Mentre in passato vi era un contrasto giurisprudenziale tra sentenze che consideravano inconciliabile il vizio parziale di mente e la premeditazione del reato ed altre pronunce che invece ritenevano di per sé accordabili queste due componenti[22], oggi, secondo la recente giurisprudenza, l’aggravante della premeditazione può risultare incompatibile con la presenza del vizio parziale di mente che fa scemare grandemente la capacità di intendere e volere ai sensi dell’art. 89 c.p. solo allorquando la premeditazione stessa consista in una manifestazione dell’infermità psichica del reo.
In una siffatta situazione, infatti, il proposito delittuoso coincide con un’idea fissa ossessiva caratterizzante quello specifico disturbo della personalità e quindi non può essere considerata vera e propria premeditazione[23].
È stata ad esempio esclusa la sussistenza della premeditazione in un caso di omicidio del c.d. rivale in amore, nel quale i colpi di pistola sparati dall’assassino sono stati ritenuti dai giudici sintomatici di un “delirio di gelosia” sufficiente ad integrare un vizio parziale di mente[24].
- L’ipotetica estensione dell’aggravante al concorrente
Una questione che sorge spontanea è quella inerente alla possibilità di estendere l’aggravante di cui all’art. 577 co.1 n.3 c.p. al concorrente ex art. 110 c.p. ed, in merito a ciò, la giurisprudenza ha sostenuto che l’aggravante della premeditazione possa essere estesa al concorrente nel reato qualora questo abbia avuto piena consapevolezza della premeditazione del reo in un momento anche successivo rispetto a quello della deliberazione volitiva originaria, ma comunque anteriore a quello in cui il concorrente stesso ha fornito il proprio contributo causale al delitto[25].
La dottrina sul punto però è cauta[26]. Essa ritiene infatti che non sia possibile far propria la premeditazione altrui perché l’atto di partecipazione al delitto premeditato da altri, nella piena conoscenza dell’altrui premeditazione maturata prima dell’apporto del proprio contribuito causale all’evento dannoso, difetta dei tempi tecnici relativi all’elemento cronologico per sostenere che il correo abbia anch’egli premeditato[27].
- Premeditazione e tipologie di omicidi
La giurisprudenza negli anni è stata chiamata a valutare la sussistenza della premeditazione in ordine a diverse tipologie di omicidi, elaborando delle massime che riguardano i campi più disparati. Si pensi, ad esempio, alla questione relativa al mandato ad uccidere affidato dal vertice di un’associazione mafiosa ad alcuni propri affiliati: in questo caso si ritiene che questa tipologia di mandato sia sufficientemente idonea ad integrare gli elementi che costituiscono l’aggravante della premeditazione e dunque l’elemento ideologico e l’elemento cronologico[28].
In merito, invece, agli incontri casuali con la vittima, la giurisprudenza ha ritenuto che l’omicidio volontario commesso in seguito ad un incontro occasionale con la vittima di per sé non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577 co.1 n.3 c.p.[29].
Un tema ancora oggi dibattuto è quello attinente alla sussistenza della premeditazione nel caso in cui si verifichi un agguato, il quale consisterebbe in una imboscata che prevede un appostamento che si protrae nel tempo in attesa della vittima e utilizzando delle modalità che non lasciano spazio a dubbi in merito alla finalità dell’insidia stessa[30]. In tal caso anche un tempo d’attesa breve sarebbe sufficiente a configurare sia l’elemento cronologico che l’elemento ideologico caratterizzanti la premeditazione[31]. Sul punto, una sentenza del 2015 della Cassazione ha ritenuto l’agguato un indice sintomatico della premeditazione dell’omicidio in quanto contiene un’indole di natura programmatoria[32]. La questione però non risulta essere pacifica dato che nel 2016 la Cassazione ha sostenuto che l’agguato concerne esclusivamente la sfera relativa al modus operandi del reato e non è quindi da solo sufficiente a dimostrare la premeditazione, la quale va invece ricercata negli elementi ideologico e cronologico dell’agire del reo[33].
[1] Da “premeditare” in vocabolario Treccani.
[2] Da “premeditazione” in vocabolario Treccani.
[3] Cfr. Codice dei Delitti e delle Pene pel regno d’Italia (1811) con scritti di A. CADOPPI, M.A. CATTANEO, A. CAVANNA, F. COLAO, M. DA PASSANO, E. DEZZA, J.L. HALPERIN, S. VINCIGUERRA raccolti da S. VINCIGUERRA, Padova, 2001.
[4] Art. 297 Codice dei Delitti e delle Pene per il Regno d’Italia del 1811.
[5] Art. 296 Codice dei Delitti e delle Pene per il Regno d’Italia del 1811.
[6] Art. 298 Codice dei Delitti e delle Pene per il Regno d’Italia del 1811.
[7] N. ARMELLINI, Istituzioni del diritto penale, Napoli, 1837, vol. I, 39 ss.
[8] L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, Verona, 1890, P. II, 508.
[9] Art. 366 co.1 n.2 Codice Zanardelli: “Si applica la pena dell’ergastolo se il delitto preveduto nell’articolo 364 sia commesso con premeditazione”. L’art. 364 del Codice Zanardelli puniva con la reclusione da anni diciotto ad anni ventuno chiunque al fine di uccidere avesse cagionato la morte di una persona.
[10] Corte d’Assise Busto Arsizio, sentenza n. 1, 5 luglio 2023. Per un’analisi più approfondita del caso di specie cfr. A. IEVOLELLA, “Uccise a colpi di martello l’ex compagna: escluse premeditazione, crudeltà e motivo abbietto”, in www.dirittoegiustizia.it, 2023.
[11] In dottrina il giudice è stato infatti definito “profano” in merito alla comprensione delle leggi scientifiche poiché di per sé sprovvisto delle necessarie competenze professionali. Sul punto si veda P. GIANNITI, La valutazione della prova penale, Torino, 2005, 196.
[12] Corte d’Assise Busto Arsizio, sentenza n. 1, 5 luglio 2023.
[13] Ibidem.
[14] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 5219, 22 settembre 2020; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 34536, 1 aprile 2022; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 37825, 29 aprile 2022.
[15] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 53323, 4 luglio 2017; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 34536, 1 aprile 2022.
[16] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 36592, 5 maggio 2016 in proposito parla di “lunga riflessione” del soggetto agente.
[17] Corte d’Appello Napoli Sez. VI, sentenza n. 6003, 1 agosto 2023. Questa tesi è stata sostenuta anche in dottrina da A. UBALDI, “La preordinazione del delitto non è mai premeditazione”, in www.dirittoegiustizia.it, 2022. Sul punto si veda anche Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 18922, 30 aprile 2013, la quale sostiene che una sola ora di tempo non è sufficiente ad integrare l’elemento cronologico della premeditazione.
[18] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 6646, 14 luglio 1983; contra Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 9761, 5 agosto 1977 che sosteneva fosse sufficiente un intervallo di tempo di un’ora e mezza ai fini della configurazione dell’aggravante della premeditazione.
[19] Cfr. A. UBALDI, op. cit., 7.
[20] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 27706, 9 settembre 2020.
[21] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 27050, 9 maggio 2017.
[22] Sul punto si vedano le sentenze riportate da E. CONTIERI, Premeditazione e vizio parziale di mente, Napoli, 1957, pag. 3 ss.
[23] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 8351, 27 ottobre 2021; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 36323, 17 maggio 2022.
[24] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 20487, 24 giugno 2020.
[25] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 44851, 27 aprile 2017; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 56956, 21 settembre 2017.
[26] Sul punto si veda F. BASILE, “L’enorme potere delle circostanze sul reato; l’enorme potere dei giudici sulle circostanze”, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2015, fasc. 4, 1743 nella parte in cui afferma che “l’aggravante della premeditazione – in quanto inerente all’intensità del dolo – sembrerebbe rientrare nel novero delle circostanze non estendibili”.
[27] Così L. MESSORI, “La comunicabilità delle circostanze al correo: una lettura costituzionalmente imposta dell’art. 118 c.p.”, in Archivio Penale 2021, n.3, 15. L’autrice richiama anche una sentenza della Cassazione del 2005 in cui è stata ritenuta sussistente la premeditazione, ma esclusivamente perché nel caso di specie il correo era pienamente consapevole dell’altrui premeditazione dal momento che aveva preso parte alla progettazione omicidiaria.
[28] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 28567, 7 aprile 2022.
[29] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 16142, 24 gennaio 2017.
[30] Cfr. S. OCCHIPINTI, “Omicidio Tramontano: preordinazione vs premeditazione”, in www.altalex.com, 2023.
[31] Cass Pen. Sez. V, sentenza n. 26406, 11 marzo 2014.
[32] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 864, 23 settembre 2015.
[33] Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 49577, 19 aprile 2016.
*Estratto da: La premeditazione dell’omicidio e la sua rilevanza processuale (di Luca Montanelli)