La massima
“Interpretare la disposizione dell’attuale art. 318 nel senso che, per la configurabilità del reato, l’elemento decisivo sia costituito dalla protrazione nel tempo del rapporto corruttivo e non, invece, dal mercimonio della funzione, ancorché legato al compimento di un unico e specifico atto, significa rovesciare l’intentio legis, peraltro senza il benché minimo conforto della lettera della norma” (Cass. pen., sez. VI, 8.9.21, n. 33251).
Il caso
La pronuncia in esame origina dal ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova contro la sentenza della stessa Corte che, in riforma della condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia, ha mandato assolti entrambi gli imputati dal reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), loro contestato nelle rispettive qualità di pubblico ufficiale e di privato corruttore. I motivi del gravame concernano la contraddittorietà, o comunque la manifesta illogicità, della motivazione, per l’inconciliabilità dell’esito assolutorio con le ritenute premesse dell’illiceità della datio di denaro. La seconda doglianza attiene all’erronea applicazione dell’art. 318 c.p., poiché la fattispecie ivi tipizzata non presuppone necessariamente un impegno permanente dell’agente pubblico alla prestazione di una serie indeterminata di atti d’ufficio o di servizio in favore del terzo interessato.
La motivazione
Nella motivazione i giudici di legittimità evidenziano la mal interpretazione, effettuata dalla Corte d’Appello, circa la nozione di corruzione per l’esercizio della funzione.
In particolare secondo il costante orientamento di legittimità l’asservimento stabile del pubblico ufficiale agli interessi del privato, in cambio di denaro o altra utilità, è sufficiente ad integrare il reato, pur in mancanza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest’ultimo ai doveri del pubblico agente. Inoltre la L. 6. novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino) ha di fatto ricompreso, nella fattispecie penale di cui all’art. 318 c.p., anche l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale diventi una sorta di dipendente del privato assoggettato alle sue direttive e da lui remunerato.
La Corte ritiene quindi che: “In alcun modo, però, la novella ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un specifico atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata (“per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”) è volutamente ampia, nell’esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente”.
Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
La sentenza è qui disponibile Cass. pen., sez. VI, 8.9.21, n. 33251