27 Marzo 2025
27 Marzo 2025

Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 47121 in ordine ai maltrattamenti in famiglia commessi alla presenza dei figli minori

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima

Sussiste violenza assistita a prescindere dall’età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Cass. Pen., Sez. VI, 23.11.2023, n. 47121).

Il caso

La pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che aveva confermato la decisione con cui il Giudice per l’udienza preliminare, a seguito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto penalmente responsabile in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572, comma 2, c.p.) e lesioni (art. 582, art. 585 in relazione all’art. 576, n. 5, c.p.).
Il gravame si basava sull’errata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p. e correlato vizio di motivazione, nonché sulla violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed erronea valutazione degli elementi soggettivi.

La sentenza

Con riferimento al primo motivo e nucleo centrale della sentenza, la Corte ritiene che, anche per dare attuazione all’art. 46, lett. d), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il legislatore ha calato l’ipotesi di maltrattamenti assistiti nel corpo dell’art. 572 c.p., introducendo un ultimo comma, a mente del quale il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa del reato, ed innestando, anzi, nel corpo della fattispecie, un’ipotesi aggravata che dispone un consistente aumento di pena se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore (art. 572, comma 2, c.p.).
Altro non ha aggiunto in ordine all’età del minorenne.
Su un piano appena più approfondito, che è quello teorico e di sistema, richiedere la verifica sull’idoneità della condotta a produrre un danno psico-fisico nel minorenne significherebbe ri-descrivere quest’ultimo in chiave di pericolo concreto e imporre, quindi, un accertamento, di caso in caso, non richiesto dal tipo.
Più esplicitamente, l’ipotesi di maltrattamenti assistiti è tipizzata in chiave di pericolo astratto, in quanto assume l’elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) alla presenza del minorenne.
Ciò basta ad integrare l’offesa e, dunque, la tipicità del reato, senza che, d’altronde, appaia necessario o anche soltanto opportuno proporre letture correttive, volte a delimitare l’età del minorenne.
Va infatti ricordato che, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (ex multis sent. n. 139/2023), ai fini della c.d. offensività in astratto del reato è sufficiente che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit.
Ove tale condizione risulti soddisfatta il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa (c.d. offensività in concreto) resta affidato al giudice ordinario, nell’esercizio del suo potere interpretativo, allo scopo di evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a condotte prive di un’apprezzabile potenzialità lesiva.
Ebbene nell’ipotesi di maltrattamenti assistiti non vi è ragione di dubitare dell’offensività in astratto della fattispecie.
Infatti, non vi è motivo di dubitare del pericolo di danno indotto dalla visione di comportamenti violenti anche in bambini in età tenerissima, il cui sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare, anzi, particolarmente delicato e potrebbe, quindi, essere vieppiù compromesso, proprio per l’impossibilità/difficoltà, per il neonato e l’infante, di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti.
In definitiva quindi sussiste violenza assistita a prescindere dall’età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione dei suo normale sviluppo psico-fisico.

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