20 Maggio 2026
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Cass.Pen., Sez. V, 8 settembre 2021, n. 33219 sul reato di diffamazione mediante whatsapp

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima

Le affermazioni lesive dell’onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo status di whatsapp posso integrare il reato di diffamazione qualora i contenuti ivi presenti siano visibili ai contatti presenti in rubrica” (Cass.pen., sez. V, 8.9.21, n. 33219).

Il caso

La pronuncia in esame origina dal ricorso per Cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale ha confermato l’affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di diffamazione commesso pubblicando nel proprio stato di Whatsapp contenuti lesivi della reputazione della persona offesa e, in riforma della decisione del Tribunale, ha concesso la sospensione condizionale della pena. I motivi del gravame concernano vizi argomentativi in merito all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio e vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La motivazione

In via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità del primo motivo per genericità, così come risulta inammissibile per novità la questione inerente alla possibilità di escludere la visione dello stato a tutti o ad alcuni dei contatti presenti, con conseguente limitazione della diffusività delle affermazioni diffamatorie. L’aver pubblicato sul proprio status whatsapp espressioni lesive e diffamatorie integra difatti il reato di diffamazione, potendo tali affermazioni essere lette da tutti i soggetti presenti nella rubrica dell’imputato e dotati dell’applicazione.

Per quanto attiene al secondo motivo la Suprema Corte rileva che: “Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione”.

Conseguentemente la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ha inoltre condannato l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

La sentenza è qui disponibile Cass.pen., sez. V, 8.9.21, n. 33219

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