La massima
L’elezione di domicilio ai fini della notifica dell’atto di citazione in giudizio debba essere rinnovata ai fini dell’impugnazione della sentenza di primo grado e allegata all’atto di appello depositato, pena l’inammissibilità (Cass. Pen., Sez. V, 24.01.2024, n. 3118).
Il caso
La pronuncia prende avvio dal ricorso per cassazione presentato dai difensori dell’imputato contro l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello che aveva dichiarato l’atto di appello inammissibile per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dal D.lgs. 150/2022; il gravame si basava sulla violazione di legge.
La questione
Esaminando la questione la Corte rileva che la nuova disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.si coordina con l’art. 157-ter, comma 3, c.p.p. e con il novellato art. 164 c.p.p. la cui attuale rubrica è «Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio» il quale stabilisce che: «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, c.p.».
La nuova formulazione di quest’ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento.
La eliminazione di siffatta disposizione che riconosceva validità illimitata alla dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può utilizzare la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo. La conseguenza immediata è che con la presentazione dell’impugnazione l’adempimento richiesto non è soddisfatto con l’allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell’art. 164 c.p.p., ma è necessario che l’interessato fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto.
L’onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha poi una chiara funzione ulteriore cioè quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all’imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt. 157-ter, commi 1 e 3, e 601 c.p.p. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto.
La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.