18 Maggio 2025
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Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1943 sulla configurabilità del delitto tentato di atti persecutori

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima.

“Secondo la regola generale propria dei reati di evento, è (logicamente e giuridicamente) possibile che alla commissione della condotta medesima, in particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi di cui alla norma 612 bis c.p., non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi. E, in tali casi, il fatto sarà punibile quale delitto tentato.” (Cass. Pen., sez. V, 18.1.2021, n. 1943).

Il caso.

La pronuncia origina dal ricorso immediato per Cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale aveva dichiarato l’imputato responsabile per il delitto tentato di atti persecutori, ex artt. 56 e 612 bis c.p..

Il gravame si fondava, quanto al primo motivo, sull’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 612 bis c.p., in relazione alla ritenuta configurabilità del tentativo, incompatibile con la struttura dell’incriminazione.

Con il secondo motivo, si lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 56 e 612 bis c.p., poiché nella specie non si ravvisava un’ipotesi di reato impossibile, nonostante le condotte in imputazione non avessero prodotto conseguenze nei confronti del soggetto passivo, che non ne avrebbe percepito la lesività.

Con il terzo motivo, si denunciava l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 2059 c.c., in quanto sarebbe stato riconosciuto alla parte civile il risarcimento del danno non patrimoniale, non perché le condotte persecutorie le avessero cagionato un pregiudizio, ma perché poste in essere in luogo pubblico, alla presenza di altri.

La motivazione.

La Corte di Cassazione rileva in primo luogo come il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, “sicché, ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento”.

L’essenza dell’incriminazione, dunque, si coglie nella reiterazione degli atti considerati tipici, elemento che li cementa, “identificando un comportamento criminale diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo”. Nello specifico, il delitto di atti persecutori è caratterizzato dal fatto che le singole molestie e minacce poste in essere dall’agente sono unificate per l’evento che producono, così che il delitto si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate.

In ragione della loro reiterazione, i singoli atti dell’agente sono unificati sub specie iuris, e dunque rilevano come un’unica condotta persecutoria causalmente volta alla determinazione di uno degli eventi tipici, tanto di danno quanto di pericolo. Non rileva, contro tale assunto, che il summenzionato delitto sia un reato abituale improprio, ossia un reato per la cui sussistenza è richiesta la reiterazione di fatti, ciascuno dei quali isolatamente considerato costituisce un reato diverso da quello risultante dalla sua reiterazione. Infatti, la Corte rileva come le singole azioni che ex se integrerebbero distinte ipotesi di reato, una volta reiterate nel modo previsto dalla fattispecie incriminatrice, sono già state unificate e tali rimangono, a monte dell’eventuale verificarsi di un evento di cui sarebbero antecedente causale, non incidendo la mancata determinazione di esso sulla già avvenuta unificazione delle condotte, che non possono più considerarsi in modo isolato.

Ne consegue, quindi, che, secondo la regola generale propria dei reati di evento, è logicamente e giuridicamente possibile che alla commissione della condotta medesima, in particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p., non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi, integrando dunque gli estremi del delitto tentato.

Sulla base di ciò, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo prospettato dal ricorrente, statuendo che ben possa verificarsi, come nel caso di specie, l’ipotesi di delitto tentato di atti persecutori.

Riguardo al secondo motivo prospettatole, la Corte di cassazione ha ritenuto che non rientri nelle ipotesi di reato impossibile la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa non abbia avuto contezza di talune telefonate che l’imputato aveva fatto all’utenza di lei in orario notturno, né che il carattere della giovane abbia impedito il verificarsi di uno degli eventi ex art. 612 bis c.p., non contemplando in alcun modo l‘art. 49 co. 2 c.p. il caso della “inidoneità del soggetto passivo rispetto al reato”.

Con riguardo al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2059 c.c., la Corte ha ritenuto tale doglianza inammissibile, non essendo ritualmente proponibile nel caso di ricorso per saltum (art. 569 co. 3 c.p.p. e non convertibile in appello  (cfr. sez. I, n. 51610 del 23.4.2018, Canella, Rv. 275664-01). Aggiunge, inoltre, che il Tribunale di Barcellona ha ritenuto che il danno non patrimoniale ricorresse non soltanto perché la condotta delittuosa dell’imputato ha avuto luogo alla presenza di altri, ma perché la pubblicità del luogo in cui essa è stata commessa e la presenza di amici dell’offesa fosse elemento valorizzabile, nell’ottica degli apprezzamenti discrezionali che connotano la liquidazione del danno morale (valutazione sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione).

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1943

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