La massima
« La notificazione ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario ».
Il caso
Confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, la Corte d’Appello di Trieste condannava un avvocato per il reato p. e p. dall’art. 481 c.p. al pagamento di una multa di euro 230, avendo costui attestato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte da due fratelli a margine dell’atto di citazione, risultate, invece, apocrife.
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso la ridetta sentenza lamentando, tra gli altri motivi di gravame, la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado, notificato via PEC solo al legale “in proprio”.
La Corte d’Appello aveva, tuttavia, già respinto la censura in parola, in virtù dell’applicazione del criterio interpretativo del c.d. “pregiudizio effettivo”, affermato dalle Sezioni Unite del Supremo Consesso con sentenza n. 119/2005, a mente del quale si sosteneva la natura non assoluta della nullità dedotta e la sua conseguente intempestività.
La motivazione
La Corte, rigetta tuttavia il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour ritengono manifestamente infondato il primo motivo poiché, nell’allegata documentazione di indirizzo della citazione di giudizio, risultava espressamente indicato che la notifica veniva effettuata al difensore dell’imputato “in proprio e domicilio dichiarato”, con conseguente indirizzo della notifica anche all’imputato, domiciliato presso il difensore.
Pertanto, è da escludersi una nullità di ordine assoluto nel caso di specie, in aderenza al principio sancito delle Sezioni Unite secondo cui: « in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.». La stessa Corte ha già affermato che: «la notificazione ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario » (Cass. 19277/2017).
Testo sentenza disponibile qui: Cass. pen. sent. n. 6348:2021