17 Gennaio 2026
17 Gennaio 2026

Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 2023, n. 15216, sulla nozione di privata dimora con riferimento allo studio legale

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima
Lo studio legale rientra nella nozione di privata dimora, in quanto si caratterizza sia per lo ius excludendi alios sia per l’accesso non indiscriminato del pubblico, sia infine per la potenziale presenza di persone anche nell’orario di chiusura, proprio perché il titolare è libero di accedervi in qualunque momento (Cass. pen., Sez. V, 11.04.2023, n. 15216).

 

Il caso
La sentenza in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva condannato l’imputato per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, commesso all’interno di uno studio legale.
Con il primo motivo di gravame si denuncia la violazione di legge con riferimento all’art. 624-bis c.p. e con il secondo la violazione di legge con riguardo all’art. 62, n. 4, c.p.-

 

La sentenza
La Corte, in via preliminare, rileva l’inammissibilità del ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, lo studio legale rientra nella nozione di privata dimora, in quanto si caratterizza sia per lo ius excludendi alios sia per l’accesso non indiscriminato del pubblico, sia infine per la potenziale presenza di persone anche nell’orario di chiusura, proprio perché il titolare è libero di accedervi in qualunque momento.
Sul punto le Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 23.03.2017, n. 31345) hanno definito indiscutibile che in uno studio professionale o in qualsivoglia altro luogo di lavoro si compiano anche atti della vita privata.
Ciò premesso, hanno ritenuto che ciò che realmente distingue il luogo di lavoro dalla privata dimora (o dalle pertinenze di esse) cui si riferisce l’art. 624-bis c.p. è la possibilità che tali atti della vita privata vengano compiuti in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi.
Con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., il danno di natura patrimoniale deve essere inteso come il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.
Dunque viene in rilievo solo un danno lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

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