28 Marzo 2025
28 Marzo 2025

Cass. Pen., Sez. V, 3 dicembre 2020, n. 34530 in tema di patteggiamento e costituzione di parte civile

Cass. Civ. Ord., Sez. VI, n. 6027/2021 del 4 marzo 2021, sul diritto al compenso dei sindaci in caso di inadempimento agli obblighi di controllo

La massima.

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice” (Cass. Pen., sez. V, 03.12.20, n. 34530).

 

Il caso.

 La pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione presentato dall’imputato contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., che lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile.

Il gravame si fondava su due argomentazioni: la prima riteneva la sentenza viziata da violazione di legge in relazione all’art. 444, c. 2, c.p.p. con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché tale atto era avvenuto successivamente alla formalizzazione dell’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero; secondariamente la sentenza avrebbe violato l’art. 18 c.p.p., perché il giudicante ometteva di specificare le ragioni per cui la posizione del ricorrente era stata separata da quella degli altri due imputati, di fatto creando una rifusione delle spese di parte civile per ciascuna delle sentenze, laddove invece avrebbe dovuto corrispondersi un onorario unico.

La motivazione.

La Corte di Cassazione ha dato atto, nella motivazione, di alcuni recentissimi orientamenti (Cass. Pen., Sez. V, 06.03.20, n. 17272) in tema di patteggiamento secondo cui il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, quando la costituzione è avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena

A ben vedere, poi, la questione era stata trattata anche dalle stesse Sezioni Unite (Cass. Pen., SS.UU., 27.11.08, n. 47803) secondo cui sussiste un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell’eventuale condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita

In definitiva, quindi, si ritiene che la costituzione di parte civile, se avvenuta prima della presentazione dell’istanza di patteggiamento e del consenso del P.M., è valida e idonea affinché sussista la legittimazione nel chiedere e ottenere la condanna alle spese sostenute.

Qualora, infatti, la parte civile non sia stata posta in condizione di conoscere le scelte processuali dell’imputato e del P.M., può legittimamente costituirsi in giudizio e, altrettanto legittimamente, il GUP, dopo aver preso atto della richiesta di patteggiamento ed averla avallata, condannerà – come nel caso di specie – l’imputato alla rifusione delle spese sostenute, dato che la parte civile si era costituita in un momento in cui non vi erano motivi per escludere che lo sbocco del procedimento potesse essere la condanna degli imputati.

In conclusione, la Corte di Cassazione, dando atto dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto che nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena, al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del P.M. siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno.

Diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e P.M., non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.

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