La massima
“È valida la nomina del difensore di fiducia desumibile da comportamenti concludenti e inequivoci da cui possa desumersi la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario” (Cass.pen., sez. V, 02.09.2021, n. 32754).
Il caso
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, che aveva dichiarato de plano l’inammissibilità dell’appello, proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto.
L’inammissibilità si fondava sul fatto che l’atto di impugnazione risultava sottoscritto solamente da uno dei difensori che dagli atti non risultava in nomina; la Corte distrettuale aveva quindi ritenuto non rispettate le formalità di cui all’art. 96 c.p.p., e, in ogni caso, aveva specificato che non si potevano ritenere sussistenti elementi inequivoci dai quali la designazione potesse desumersi per facta concludentia, poiché non era stato rinvenuto in atti nessun dato da cui desumere la volontà dell’imputato di farsi assistere da entrambi i professionisti. I motivi di gravame concernevano la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) e, nonché la violazione della lett. e) della medesima disposizione.
La motivazione
In via preliminare la Corte di Cassazione evidenzia i due orientamenti che si contrappongono in merito alla nomina del difensore di fiducia.
Per il primo tale atto necessita di formalismi insuperabili in quanto stabiliti dal legislatore, mentre per quanto attiene il secondo la Corte rileva che: “è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta conciudentia in quanto le disposizioni di cui all’art. 96 c.p.p., commi 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un’interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore verso l’autorità procedente. (…) Il termine “dichiarazione” contenuto nell’art. 96 c.p.p., deve quindi essere inteso, alla luce del principio del favor defensionis, che ispira la disciplina del processo penale, quale “manifestazione di volontà, che può essere espressa o tacita” (così, in motivazione, Sez 3, n. 17056 del 26/1/2006, Chirico, Rv. 234188) e che non necessita di formule sacramentali”.
I giudici di legittimità hanno, aderendo al secondo orientamento ora maggioritario, ritenuto valida la nomina effettuata dall’imputato e conseguentemente privo di vizi l’atto sottoscritto unicamente dal difensore che, all’origine, non risultava dagli atti in nomina.
La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
Il testo della pronuncia è disponibile al seguente link: Cass.pen., sez. V, 02.09.2021, n. 32754