16 Marzo 2025
16 Marzo 2025

Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 48083 sulla sospensione della patente di guida

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (Cass. Pen., Sez. IV, 04.12.2023, n. 48083).

Il caso
La pronuncia origina dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale che aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda in ordine al reato di ali all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l.
Il gravame si basava sull’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

La sentenza
La Corte evidenzia che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.
In conclusione la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida non deve applicarsi con riferimento ad un’ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
La Corte di cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

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