La massima
“Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-octies c.p., non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche solo da uno, o l’aver fornito un contributo materiale o morale alla commissione del reato” (Cass. Pen., Sez. III, 21 Ottobre 2020, n.29096).
Il caso
La pronuncia in esame trae le sue radici dall’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania, il quale rigettava l’istanza di riesame proposta dal difensore di uno degli imputati avverso l’ordinanza del 21/02/2020, con la quale era stata applicata, nei confronti del suo assistito, la misura cautelare della custodia in istituto penitenziario minorile in relazione ai reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo.
Il prevenuto era accusato di aver presenziato nel luogo della perpetrata violenza sessuale (da altri realizzata in concreto) per tutto il tempo in cui si erano verificati i fatti, imponendo, tra l’altro, un toccamento al seno della vittima e, secondo le dichiarazioni della persona offesa, anche realizzando un video della violenza del gruppo.
Contro tale ordinanza ricorreva per Cassazione il difensore, lamentando come la ridetta videoripresa non sarebbe mai stata rinvenuta nei dispositivi sequestrati agli imputati e dunque, in assenza della prova, la presenza dell’assistito sarebbe stata da qualificare come “inerte” integrando l’ipotesi di una connivenza non punibile.
La motivazione
Gli Ermellini, dopo aver ricordato la natura necessariamente plurisoggettiva del reato di violenza sessuale di gruppo, di cui all’art. 609 octies c.p., aderiscono all’orientamento giurisprudenziale tale per cui non sarebbe richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto, che tutti i compartecipi compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato. La “partecipazione”, invero, non può essere limitata richiedendo a tutti il compimento di un’attività tipica di violenza sessuale, dovendo invece ritenersi estesa la punibilità a qualsiasi condotta partecipativa che, tenuta in una situazione di effettiva presenza pur non da mero spettatore, apporti un reale contributo, materiale o morale, all’azione collettiva.
La Corte richiama peraltro alcuni precedenti pronunciamenti (ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 11/03/2010, n. 11560), secondo i quali non sarebbe affatto necessario, ai fini della punibilità ex art. 609 octies c.p., che i componenti del gruppo assistano alla violenza, essendo sufficiente la presenza dei medesimi nel luogo e nel momento del reato, atteso che la determinazione del reo che compie materialmente l’amplesso viene rafforzata dalla presenza del gruppo.
Così richiamate le linee interpretative sul punto, i Giudici di Piazza Cavour osservano che l’imputato, secondo le risultanze probatorie, non soltanto risultava presente al momento della violenza sessuale, ma imponeva altresì un toccamento al seno della vittima, e, non pago, realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza che rafforzava il proposito criminoso del gruppo.
Le argomentazioni prospettate dal Tribunale di Catania, pertanto, vengono ritenute dalla Corte congrue e logiche ed il ricorso in parola non trova accoglimento, venendo dichiarato inammissibile.