8 Dicembre 2025
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Cass. Pen., Sez. III, 20 luglio 2021, n. 28002 sull’inammissibilità degli atti sottoscritti digitalmente e depositati in cartaceo dal Pubblico Ministero

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima

Il ricorso per Cassazione sottoscritto digitalmente dal Pubblico Ministero e depositato in cancelleria in formato cartaceo deve ritenersi inammissibile in quanto privo di una valida sottoscrizione” (Cass.pen., sez. III, 20.07.2021, n. 28002).

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 310 c.p.p dal Tribunale di Bologna che aveva accolto le richieste dell’imputato, revocando la misura cautelare applicata dal GUP a seguito di giudizio abbreviato. Il gravame concerneva il vizio di logicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale di Bologna non avrebbe valutato gli elementi prospettati dalla pubblica accusa omettendo o quantomeno motivando non in maniera esaustiva ed anche contraddittoria, sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

La motivazione

La Corte rileva nell’immediatezza che il ricorso presentato è inammissibile; l’atto infatti risulta sottoscritto in forma digitale dal Pubblico Ministero, nonostante sia stato depositato in forma cartacea nella cancelleria del Tribunale. I giudici di legittimità richiamano la disciplina prevista dall’art. 24 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 che prevede la possibilità, a ben vedere al solo difensore e non anche al Pubblico Ministero, di depositare in modalità telematica gli atti, firmandoli digitalmente.

La Suprema Corte rileva quindi che l’atto  in esame non è stato presentato in forma elettronica, ma cartacea con una firma digitale; tale modalità di deposito non risulta, allo stato, prevista da alcuna disposizione codicistica, ovvero contenuta in uno dei decreti susseguitesi durante il periodo emergenziale. Pertanto il ricorso sottoscritto digitalmente dal Pubblico Ministero e depositato in cancelleria in formato cartaceo deve ritenersi inammissibile in quanto privo di una valida sottoscrizione.

La pronuncia è qui disponibile Cass.pen., sez. III, 20.07.2021, n. 28002

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