27 Aprile 2025
27 Aprile 2025

Cass. Pen., Sez. III, 15 settembre 2023, n. 37847, sulla configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis c.p.

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima

Il delitto di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis c.p. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall’essere l’animale di proprietà altrui; il proprietario, pertanto, siccome titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento e lesa dall’azione del reo, è certamente titolato a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato (Cass. Pen., Sez. III, 15 settembre 2023, n. 37847).

Il caso

La pronuncia origina dal ricorso presentato dal difensore dell’imputata contro la pronuncia della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna alla pena di tre mesi di reclusione irrogata Tribunale per il reato di cui all’art. 544-bis c.p.-
Il gravame si basava sul malgoverno della norma penale sostanziale, non anche il vizio di motivazione e/o il travisamento delle prove indicate dalla Corte di appello ai fini della decisione

La sentenza

Nell’esaminare il ricorso la Corte afferma che nozione di necessità che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis c.p. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.
È stato inoltre precisato che la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile.
Crudeltà e assenza di necessità costituiscono requisiti strutturali della fattispecie di reato che riguardano, alternativamente, l’elemento soggettivo (l’aver agito per crudeltà, e non con crudeltà; si veda, al riguardo, il diverso tenore letterale dell’art. 131-bis, comma 2, c.p.) e quello oggettivo (l’assenza di necessità); tali requisiti non devono necessariamente concorrere, ben potendo l’evento morte essere cagionato senza necessità ma senza crudeltà quanto con crudeltà ma con necessità (in quest’ultimo caso, la rilevanza penale del fatto deriva dall’inflizione all’animale di inutili e gratuite sofferenze);
In entrambi i casi, l’accertamento della crudeltà e/o della non necessità dell’evento costituisce questione di fatto censurabile in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall’art. 606, c.p.p.-
La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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