24 Marzo 2025
24 Marzo 2025

Cass.Pen., Sez. III, 11 maggio 2021, 18153 in tema di pedopornografia e mezzi di elusione della propria identità

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

1. La massima.

In tema di detenzione di materiale pedopornografico è configurabile l’aggravante di cui all’art. 602-ter, c.9,  c.p., nel caso in cui l’agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento” (Cass.pen., sez. III, 11.05.21, n. 18153).

2. Il caso

La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva riformato, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed Euro 2.000 di multa, la pronuncia resa dal Tribunale – sezione del Giudice delle indagini preliminari – che aveva dichiarato l’imputato  responsabile del reato di detenzione di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità.
Con il primo motivo si evidenziava la violazione dell’art. 600quater, cc 1 e2, c.p., art. 602ter, e correlato vizio di motivazione, con il secondo motivo si deduceva il  vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, con il terzo la violazione dell’art. 602ter, c. 9, c.p. e correlato vizio di motivazione e infine con il quarto motivo la violazione dell’art. 175 c.p. e correlato vizio di motivazione.

3. La pronuncia

La Corte di Cassazione, nel corpo motivazionale, si sofferma sul carattere pornografico delle immagini ed in particolare sulle modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012, art. 4, c. 1, lett. l) affermando che:”costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale (Sez.5, n. 33862 del 08/06/2018, Rv.273897- 01); il riferimento alla “rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto” di cui all’art. 600-ter c.p., u.c. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei”.
Con riferimento alla circostanza aggravante della ingente quantità ritiene la Suprema Corte che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dell’orientamento consolidato in materia secondo cui: “la configurabilità della circostanza aggravante della “ingente quantità” nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall’art. 600-quater c.p., comma 2) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene”.
DI particolare interesse è poi il termo motivo di gravame.
Sul punto infatti i giudici di legittimità ritengono che la circostanza aggravante dell’uso di mezzi atti a impedire l’identificazione si configuri: “nel caso in cui l’agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa”.
Ed infatti, dalle risultanze investigative, l’imputato aveva scaricato le immagini pedopornografiche mediante accesso ad apposito link con il sistema TOR, che consente di navigare sui siti pedopornografici senza far comparire il proprio indirizzo IP. Tale fatto era quindi valso la contestazione della circostanza aggravante in parola.
Infine, con riferimento all’ultimo motivo,  la Suprema corte ha ritenuto non concedibile il beneficio ex art.175 c.p. in quanto questo non era oggetto di motivo di appello.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza è in fase di oscuramento.

POTREBBE INTERESSARTI