La massima.
“In tema di rifiuti pericolosi smaltiti illecitamente il quantitativo elevato esclude la tenuità del fatto e la conseguente non punibilità” (Cass. Pen., sez. III, 11.01.21, n. 650).
Il caso.
La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 256, c. 1, lett. a) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il gravame si fondava, per quanto al primo motivo, sulla violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. e con il secondo motivo si censura la violazione di legge e il difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p..
La motivazione.
La Corte di Cassazione, nella motivazione, afferma preliminarmente che l’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica. Ed in effetti dalla gravata sentenza emerge la sussistenza di una rilevante quantità di rifiuti smaltiti illecitamente, pari a 496.560 kg, di per sé significativa della reiterazione, nell’arco di tempo contestato, delle condotte considerate. Sulla base quindi del dato numerico la Suprema Corte ha negato, confermando la decisione del giudice di merito, la sussistenza della circostanza di cui all’art. 131-bis.
Per quanto attiene al secondo motivo, la Corte rileva che la pena della ammenda di euro 3.000 irrogata si situa in prossimità evidente del minimo edittale con conseguente sufficienza di una motivazione che si rapporti anche solo alla menzione dei criteri di cui all’art. 133 c.p.p.. Nel caso de quo la sentenza impugnata ha pertinentemente richiamato, anche con riferimento al profilo sanzionatorio, il notevole quantitativo di acque illecitamente smaltite. Con riferimento poi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di legittimità ritengono che non siano valorizzabili gli elementi fattuali, tra cui in particolare il tempestivo ripristino dei luoghi e l’ottemperanza alle prescrizioni, unicamente riferiti dal ricorrente e oggettivamente non risultanti
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.