26 Marzo 2025
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Cass. Pen. Sez. II, 11 dicembre 2020, n. 35467 in tema di misure di sicurezza e sospensione dei termini di impugnazione previsti dalla normativa Covid-19

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5049

La massima 

“Nei procedimenti penali in cui l’imputato sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dal legislatore per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Il caso

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 01/06/2010, dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello proposto nell’interesse di S.C.D. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri in data 19/12/2019. Essendo applicata una misura di sicurezza detentiva, doveva, infatti, ritenersi inoperante la sospensione dei termini per impugnare, disposta dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020.

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’erronea applicazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 18 ed invocando la tempestività dell’atto di gravame.

La motivazione

Nell’occasione, la Suprema Corte ha ripercorso i tratti salienti della disciplina emergenziale emanata dal legislatore per fronteggiare il quadro epidemiologico – COVID-19 – facente capo al nostro Paese, avuto riguardo alla calzante e progressiva  introduzione di alcune disposizioni in tema di attività giudiziaria con il rinvio dell’udienza – nel primo periodo  – e la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti processuali. La ridetta sospensione,  «già prevista dal d.l. n. 11/2020 per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, è stata ribadita dal d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 2, (conv., con modificazioni, dalla l. n. 27/2020) in termini parzialmente diversi e con intenti all’evidenza onnicomprensivi (fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 dello stesso articolo)».

Il citato art. 83, al comma secondo, dopo aver ampliato la durata della sospensione ex lege del decorso dei termini al periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile (periodo ulteriormente ampliato fino all’11 maggio dal d.l. n. 23/2020, art. 36), ha specificato che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

La normativa in parola ha, tuttavia, individuato alcune particolari categorie di procedimenti per i quali, stante la stringente urgenza della loro trattazione, le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini non possono applicarsi.  Secondo il dictum della Corte, infatti:  «all’interno di tale categoria, peraltro, il legislatore ha tracciato nel settore penale una distinzione definita in dottrina tra procedimenti “ad urgenza assoluta” (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti “ad urgenza relativa” (da trattare cioè solo ad istanza di parte): una distinzione introdotta già con il d.l. n. 11/2020 (dove peraltro si faceva riferimento alle udienze, e non ai procedimenti: cfr. art. 2, comma 2, lett. g), e ribadita nel d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 3, lett. b). In particolare, rientrano nella prima categoria – ai sensi della prima parte della predetta disposizione, come modificata dalla legge di conversione – i procedimenti di convalida dell’arresto, del fermo e dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare, i procedimenti per cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p., comma 6, i procedimenti di estradizione per l’estero e quelli per la consegna di un imputato o condannato all’estero in applicazione delle disposizioni in tema di mandato di arresto Europeo, nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (ovvero pende la relativa richiesta). Nella seconda parte dell’art. 83, comma 3, lett. b), invece, sono elencati i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano “quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda”. Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (e quelli in cui tali misure sono state disposte), nonché i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ai sensi dell’art. 392 c.p.p.».

Dunque, nel caso in esame,  posto che al ricorrente risultava provvisoriamente applicata una misura di sicurezza detentiva, la Corte di ha correttamente applicato le norme summenzionate, ritenendo inoperante la sospensione dei termini per l’impugnazione che risultava tardiva.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 

Sentenza disponibile: Corte di Cassazione sent. n. 35447:2020

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