La massima.
Ove risulti documentata una condizione di difficoltà economica che impedisce al condannato di fare fronte all’adempimento dell’obbligo risarcitorio e, dunque, sia accertata l’assoluta impossibilità di adempiere, ciò impedisce la revoca del beneficio, una volta constatata detta condizione dal giudice dell’esecuzione (Cass. Pen., Sez. I, 9.11.2022, n. 42533).
Il caso.
La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore della condannata contro il provvedimento emesso dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ex art. 163 c.p., che era stata subordinata al risarcimento del danno, da corrispondere entro sessanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza.
La sentenza.
Il gravame si basava sull’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 c.p., in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare le circostanze personali e di reddito documentate che comportavano l’assoluta impossibilità di adempiere.
Nell’esaminare il ricorso la Corte da atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali differenti.
Per un primo orientamento di legittimità, l’accertamento in merito alle condizioni economiche dell’imputato, quanto all’impossibilità di far fronte all’obbligo risarcitorio, è rimessa al giudice dell’esecuzione il quale, dunque, pacificamente ha il potere/dovere di svolgere la descritta verifica.
Un secondo invece ha ampliato gli oneri di verifica a carico del giudice della cognizione, affermando che questo è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’imputato, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata.
La Corte ha quindi ritenuto che: «Deve essere, invero, riconosciuto un vero e proprio dovere in capo al giudice dell’esecuzione, quale che fosse la situazione economica e personale dell’imputato al momento della pronuncia della sentenza che ha concesso il beneficio, subordinandolo al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, di effettuare, ove l’impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, gli opportuni accertamenti, essendo irrilevante l’eventuale errore compiuto in sede di cognizione, in caso di beneficio concesso nonostante l’allegazione di condizioni economiche e patrimoniali precarie».
Dato quindi che l’ordinanza impugnata non ha motivato nè sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell’obbligata, né sull’eventuale riferibilità dell’inadempimento ad un comportamento incolpevole, la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento rinviandolo al giudice di prime cure per un nuovo giudizio.