23 Marzo 2025
23 Marzo 2025

Cass. Pen., Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 5829 sugli elementi valutativi in caso di oblazione facoltativa

La massima
Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-bis c.p. l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta (Cass. Pen., Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 5829).

Il caso
La pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello contro la sentenza resa dal Tribunale che aveva dichiarato estinto il reato per l’oblazione speciale ex art. 162-bis c.p.;il gravame si basava sulla violazione di legge.

La sentenza
L’art. 162-bis cp. stabilisce che nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
L’applicazione dell’oblazione speciale richiede, quindi, una valutazione da parte del giudice sulla gravità del fatto, da compiere alla stregua dei parametri dell’art. 133 c.p.
Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-bis c.p., l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto con riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell’art. 133 c.p. e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma.
D’altra parte, il giudice deve consentire, nel contraddittorio con tutte le parti, alla persona offesa di interloquire prima della decisione sull’ammissione dell’imputato all’oblazione medesima ciò allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari per compiere la prescritta valutazione sulla gravità del fatto; ciò indipendentemente dalla distinta questione della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell’ammettere l’imputato all’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis c.p., è tenuto anche ad accertare anche d’ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all’accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione.
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore la cui permanenza non rende ammissibile l’oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto danno criminale” e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento.
La Corte di cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-bis cod. pen., l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta».

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