20 Maggio 2026
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Cass. Pen., Sez. I, 7 dicembre 2023, n. 48868 sul quantum edittale per chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva

La massima
L’art. 95, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 150/2022 che dispone che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni può presentare istanza per l’applicazione di pena sostitutiva si riferisce alla pena inflitta non a quella da espiare (Cass. Pen., Sez. I, 7.12.2023, n. 48868).

Il caso
La sentenza trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal difensore del condannato contro l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’istanza di sostituzione della pena residua di anni 3 mesi 9 giorni 26 di reclusione, da espiare, con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 95 D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150.
Il gravame si basava sulla violazione di legge.

La sentenza
La norma generale dell’art. 53 L. n. 689/1981, come modificata dal D.Lgs. n. 150/2022, dispone che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’art. 56-quater.
La norma, quindi, si riferisce pacificamente alla pena inflitta, non a quella da espiare.
La perimetrazione normativa dell’istituto sulla pena inflitta, e non su quella da espiare, risponde all’esigenza razionale di individuazione di una soglia massima di carattere oggettivo, individuata dal giudice in concreto, laddove il riferimento alla pena da espiare consentirebbe di attribuire rilievo a situazioni puramente casuali derivanti dall’esistenza di un più o meno lungo periodo di presofferto, permettendo in questo modo di valicare ciò che la Relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. n. 150/2022, ha definito il limite massimo – cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva breve – che non potrà in ogni caso essere superato.
La Corte di cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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