La massima
Possibile per il detenuto in regime di cui all’art. 41-bis O.P. effettuare un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni volte ad escludere che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive (Cass. pen., sez. I, 3.01.2024, n. 196).
Il caso
La sentenza origina dal ricorso presentato dal difensore del detenuto contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la decisione con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo presentato dal condannato per ottenere che la casa circondariale permettesse colloqui visivi senza vetro divisorio con il figlio e perché non limitasse la durata di tali colloqui ad un’ora sola, chiedendo, in particolare, di poter avere due ore di colloqui con il figlio minore, di cui un’ora insieme agli altri familiari ed un’ora da solo.
Con il primo motivo di gravame si sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 31 e 117 Cost.; l’art. 3 Cost. è invocato per la irragionevole distinzione tra la situazione del minore infraquattordicenne e quella dell’infradodicenne, come parametro di riferimento si cita l’art. 98 c.p. che esclude la imputabilità dell’infraquattordicenne.
L’art. 31 Cost. è invocato perché l’esigenza del minore al mantenimento del rapporto con il padre dovrebbe essere prevalente rispetto alle altre, cui è preposto l’utilizzo del vetro; l’art. 117 Cost. è invece invocato perché la regolamentazione dell’uso del vetro divisorio confligge con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell’infanzia e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Veniva inoltre dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
La sentenza
La questione della legittimità dell’obbligo di utilizzo del vetro divisorio nei colloqui tra un detenuto ristretto nel regime dell’art. 41-bis O.P. ed un familiare ultradodicenne è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza 6 aprile 2023, n. 105.
La Corte Costituzionale ha interpretato il sistema normativo vigente, affermando che non è senza significato che il legislatore, nel codificare le prescrizioni già contenute nelle precedenti circolari amministrative, abbia semplicemente indicato il risultato vietato – il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi – senza affatto specificare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche (in particolare, l’impiego del vetro divisorio a tutta altezza), limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio.
La Corte Costituzionale ha ritenuto, pertanto, che l’impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione. Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d’età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la finalità indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse preminente del minore.
In definitiva, secondo la Corte, la disposizione censurata non impone affatto in ogni circostanza l’impiego del vetro divisorio. Ciò comporta che da un lato, l’indicazione in parola non può impedire una deroga puntuale alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall’altro lato, e all’inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni.
La conclusione della pronuncia n. 105 del 2023 è che. «sarà, quindi, ben possibile all’amministrazione penitenziaria – o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo – disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive».
La Corte di cassazione ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza