La massima
Le esigenze di studio consento al detenuto sottoposto al regime di carcere duro ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di tenere in cella un numero indefinito di libri. (Cass. Pen., Sez. I, 20.09.2022, n. 34855)
Il caso
La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia per il tramite dell’Avvocatura di Stato contro l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza che aveva ordinato alla Casa circondariale l’esatta ottemperanza ai contenuti di una precedente disposizione dello stesso Ufficio, la quale disponeva che, a completa garanzia del diritto allo studio del detenuto in regime di cui all’art. 41-bis O.P., fosse consentito allo stesso di tenere tutti i libri di cui avesse bisogno per l’incombente di studio che volta a volta lo occupasse senza limitazioni numeriche predefinite.
Il gravame si basava sulla violazione degli artt. 35-bis, 69 e 71 O.P., con riferimento all’incompetenza funzionale e territoriale del Magistrato di sorveglianza al luogo in cui era detenuto il soggetto, con il secondo motivo di impugnazione veniva dedotta violazione delle medesime norme sotto altro profilo, con il terzo si rilevava la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis O.P. quanto al numero illimitato dei libri richiesti per uso studio e col quarto motivo di impugnazione veniva denunciata la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, O.P.-
La soluzione
Preliminarmente, nell’esaminare il ricorso, la Corte ritiene lo stesso inammissibile.
Con riferimento all’asserita incompetenza territoriale del Magistrato di sorveglianza si evince che la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, O.P. spetta allo stesso Magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l’eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario.
Avendo riguardo invece ai libri di testo, l’ordinanza impugnata rileva come si imponga l’esatta ottemperanza ai contenuti di quella del 04/05/2012, che, con riguardo ai testi che il condannato può tenere non fissa un numero preciso, ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si rendono necessarie.
Conseguentemente l’Amministrazione Penitenziaria non può porre un limite ai testi contemporaneamente usufruiti dal soggetto detenuto.
La Corte di cassazione, ritenendo inammissibili i rimanenti motivi, ha rigettato il ricorso.
La sentenza è qui disponibile Cass. Pen., Sez. I, 20.09.2022, n. 34855