14 Aprile 2026
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Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2024, n. 2356 sui limiti di pena per richiedere le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis c.p.

tribunale

La massima
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell’art. 20-bis c.p., come introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, i limiti di pena sono riferiti alla pena inflitta con la sentenza di condanna anche se l’istanza di sostituzione sia rivolta al giudice dell’esecuzione secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 95 dello stesso decreto legislativo. (Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2024, n. 2356)

Il caso
La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore del condannato contro l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva rigettato l’istanza con la quale era stata chiesta la sostituzione della pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione inflitta con il lavoro di pubblica utilità.
Il gravame si basava sulla violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 59 L. n. 689/1981 e 20-bis c.p.-

La sentenza
Nell’esaminare la questione la Corte di cassazione evidenzia le modifiche appartate in tema dalla c.d. Riforma Cartabia
Il D.Lgs. n 150/2022 ha infatti modificato il regime sanzionatorio ed in particolare il comparto delle pene sostitutive con l’introduzione dell’art. 20-bis c.p. il quale prevede la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, che possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni e la pena pecuniaria sostitutiva, che può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno (art. 20-bis, comma 4, c.p.).
Si tratta di pene in evidente rapporto di accessorietà rispetto a quelle principali; basta pensare che la mancata esecuzione delle sanzioni restrittive della libertà personale o la violazione delle loro prescrizioni comporta, in ultima istanza, il recupero in toto o in parte della pena detentiva originaria.
Sempre nell’ottica della tendenziale equiparazione al regime delle pene principali, l’ambito applicativo delle pene sostitutive delle pene detentive brevi-esteso a quattro anni di pena detentiva applicabile – coincide con quello della sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., con la chiara finalità di anticipare ad una fase precedente a quella di competenza della magistratura di sorveglianza l’accesso alle misure diversa da quelle carcerarie
L’art. 95 D.Lgs. n. 150/2022, muovendo dalla natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio e della conseguente applicabilità retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo, reca la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive.
In quest’ottica, la disposizione in esame prevede che le norme previste dal Capo III L n. 689/1981, se più favorevoli all’agente, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto e che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III L. n. 689/1981 al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
Nel nuovo regime le pene sostitutive possono quindi essere applicate soltanto dal giudice della cognizione nel caso di condanna a pena che non superi i limiti previsti dall’art. 20-bis c.p.p.; non possono essere condizionalmente sospese e, una volta divenuto definitivo il titolo che le applica, la loro esecuzione non può essere sospesa in conformità al meccanismo previsto dall’art.656, comma 5, c.p.p. per le pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a quattro anni, al fine di consentire al condannato di presentare entro trenta giorni istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

Nel sistema delineato dalla novella i limiti fissati dall’art. 20-bis c.p. per l’accesso alle diverse pene sostitutive non possono che essere riferiti in via esclusiva alla pena che il giudice infligge con la sentenza di condanna.
Nessuna rilevanza assume, a questo specifico fine, l’eventuale presofferto a titolo di custodia cautelare.
Non solo difetta una disposizione esplicita analoga a quella contenuta nell’art. 656, comma 5, c.p.p. e nelle disposizioni dell’ordinamento penitenziario che disciplinano le misure alternative alla detenzione, ma, soprattutto, sul piano sistematico e pratico, non possono essere attribuiti al giudice della cognizione chiamato ad applicare le pene sostitutive compiti e poteri in tema di determinazione della pena effettiva da scontare che presuppongo necessariamente l’esistenza di un titolo definitivo ed il formale inizio della fase esecutiva.
Ciò non significa che la pena sostitutiva applicata in sede cognitiva dovrà essere scontata in aggiunta al presofferto a titolo di custodia cautelare; infatti, nella fase esecutiva, il periodo di custodia cautelare eventualmente presofferto dovrà essere scomputato dalla pena sostitutiva a contenuto detentivo entro i limiti fissati dell’art. 657 c.p.p.-

La Corte nel rigettare il ricorso ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., come introdotto dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, i limiti di pena sono riferiti alla pena inflitta con la sentenza di condanna anche se l’istanza di sostituzione sia rivolta al giudice dell’esecuzione secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 95 dello stesso decreto legislativo».

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