La massima
Il detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 ha diritto a due ore giornaliere di permanenza all’aria aperta (Cass. Pen., Sez. I, 15.02.2023, n. 6358).
Il caso
La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che il detenuto – sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis O.P. – avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all’aria aperta e che l’ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla socialità non dovesse essere scomputata dalle due da trascorrere all’aria aperta.
Il gravame si basa sul contenuto della circolare del 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria che aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all’aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all’aria aperta poteva avere durata massima di due ore. e minima di un’ora. In sostanza quindi per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale opera il disposto che stabilisce il limite massimo di permanenza all’aria aperta di due ore e il limite minimo di un’ora, come altresì ancora previsto dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
La sentenza
La Corte nella concisa motivazione evidenzia che: «Il Collegio ritiene dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto che, in tema di regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis O.P., sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d’istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all’aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell’art. 41-bis citato, all’interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all’aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all’aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell’art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all’adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell’istituto, chiamata a render conto dei “motivi eccezionali” che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa. (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 28/02/2019, Casa circondariale di Sassari in proc. Nizza, Rv. 275333; nello stesso senso Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, Min. Giustizia in proc. Aprea, n. m.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, Min. Giustizia in proc. Fichera, n.m.)».
La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso,
La sentenza è qui disponibile Cass. Pen., Sez. I, 15.02.2023, n. 6358