13 Aprile 2026
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Associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell’ordine democratico: una nuova lettura dell’art. 270 bis c.p.

Lo scorso 11 settembre, proprio mentre negli Stati Uniti vi era la commemorazione dell’attentato terroristico subito nel 2011, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata circa la configurabilità del reato di Associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell’ordine democratico, ossia l’art. 270 bis c.p., dandone una interpretazione letterale migliore avulsa da qualsiasi errore meramente testuale.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino aveva disposto nei confronti di due islamici la custodia cautelare in carcere in quanto colpevoli di aver costituito in italia, lo scorso 2015, un’associazione terroristica collegata all’Isis avente lo scopo di commettere atti di violenza nel territorio italiano e al di fuori dello stesso. Gli imputati, di fatto, avevano palesato la propria appartenenza al gruppo terroristico, in qualità di foreign fighters, pubblicando preghiere, immagini, filmati che inneggiavano al califfato sui propri account Facebook.

Il difensore dei due imputati, dopo la sentenza di condanna confermata anche nel secondo grado di giudizio ha così deciso di far ricorso alla Corte di Cassazione per due motivi:

  • In primis vi sarebbe stata l’erronea applicazione dell’art. 270 bis in quanto il comportamento dei suoi assistiti non dovrebbe essere ricollegato all’associazione con finalità terroristiche ma, tuttalpiù al reato di apologia ex art. 414 c.p. ove le stesse condotte non esulerebbero dalla legittima manifestazione del pensiero;
  • In secundis, limitatamente alla posizione di uno soltanto dei suoi assistiti, sarebbe stato violato l’art. 292 c.p.p. nella parte in cui la precedente ordinanza non avrebbe indicato, nella sua impugnazione provvisoria, la condotta contestata e le leggi violate.

Il giudice di legittimità non soltanto ha rigettato il ricorso dei due tunisini ma ha altresì chiarito come la dottrina e la giurisprudenza, in questo clima di “perenne emergenza”, abbiano rielaborato ed adattato alcuni principi al fine di fronteggiare il fenomeno del terrorismo anche in sede processuale.

Affinchè sussista il reato – si legge in sentenza – «è necessaria una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del programma criminoso», dovendosi accertare – sul piano soggettivo – «due diverse finalità: la “finalità finale”, che consiste in un scopo, in un risultato “politico” e la “finalità strumentale”, che consiste invece nella realizzazione di fatti di reato oggetto del programma criminoso».

Tuttavia, «sono situazioni molto diverse tra loro quella in cui le condotte siano considerate indicative/costitutive di una associazione – per così dire – autonoma rispetto ad associazioni criminose internazionali – della cui esistenza non si dubita – e quella in cui le condotte oggetto del procedimento penale siano, invece, ricondotte ad associazioni ritenute pacificamente esistenti, nel senso che i soggetti sostanzialmente costituiscono una cellula, legata ad un’associazione internazionale pacificamente riconosciuta tale: mentre nella prima ipotesi è necessario fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, nella seconda ipotesi, invece, il quadro probatorio si semplifica notevolmente, dovendosi la prova concentrare soprattutto sull’esistenza di un legame tra la cellula e l’organizzazione criminale».

Nei caso specifico in cui si fa riferimento ad una cellula dell’ Isis, «non si pongono problemi in ordine all’accertamento delle finalità (finale e strumentale) dell’organizzazione madre, in quanto elementi sostanzialmente presupposti nella misura in cui si ritiene sussistente il collegamento tra la cellula e organizzazioni terroristiche pacificamente esistenti e considerate tali, come, appunto, l’Isis; ciò che tuttavia deve essere accertato è l’esistenza di un legame, di un collegamento reale tra la cellula e l’organizzazione attiva all’estero, atteso che solo in presenza di un siffatto collegamento, condotte di per sé o non rilevanti o integranti fattispecie autonome di reato – come la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi, l’opera di proselitismo e indottrinamento, il favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia – possono assumere rilevanza anche nel caso in cui il “gruppo locale” non risulti, come nel caso di specie, direttamente impegnato in attività terroristiche».

Si afferma, in sintesi,  il principio di diritto secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 270-bis c.p. con riferimento a cellule serventi rispetto ad un’organizzazione terroristica internazionale, è necessaria la prova di un legame effettivo tra le prime e la seconda, pur non essendo richiesto che il singolo gruppo locale sia direttamente impegnato in attività terroristiche».

 

 

Per leggere la sentenza per intero si veda http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/10/40348_10_2018_no-index.pdf

Fonte immagine: Panorama

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