Tendenzialmente gli italiani, per le vacanze estive, non sempre scelgono le comode soluzioni offerte dagli alberghi ma preferiscono prendere degli immobili in locazione, ben accoglienti e dotati di ogni confort per gli ospiti.
Al contempo ci sono i proprietari di seconde case magari al mare o in montagna, che anziché vedere e disfarsi di queste proprietà cercano di sfruttarne il loro potenziale economico condendone la locazione.
L’affitto di queste case vacanze deve in ogni caso essere collocato nella comune figura del cd contratto di locazione, ossia quel contratto disciplinato all’art. 1571 c.c. col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Tuttavia il contratto di locazione turistica presenta qualche particolarità.
Adibire la propria abitazione a “casa vacanza” non necessità di alcuna comunicazione o autorizzazione preventiva, a meno che non si tratti di un numero di immobili superiore a 3 per il qual caso è necessario presentare una Segnalazione Certificata di inizio attività al Comune.
Dopodiché se si tratta di affitti di case gestiti in forma imprenditoriale sarà necessario dotarsi di partita IVA, non invece in caso contrario.
Sebbene non ci sia una regolamentazione precisa sull’affitto delle case vacanze o dell’appartamento affittato a turisti, occorre tutelarsi sempre sottoscrivendo un contratto di locazione turistica. Nel contratto andranno date tutte le specifiche caratteristiche tecniche e strutturali dell’immobile, oltre che la sua ubicazione, e delle condizioni della mobilia e dei locali, a cui andranno aggiunti anche i dati del proprietario e dell’inquilino firmatario, ma anche degli altri individui che soggiorneranno per lo specifico periodo di tempo.
Il contratto in questione non necessita di essere registrato se è di durata inferiore a 30 giorni nel qual caso basterà una semplice scrittura privata firmata da ambedue le parti ma si sarà comunque vincolati all’esposizione in dichiarazione dei redditi conseguiti per l’affitto il cui importo, si ricorda, concorre alla formazione della base imponibile sulla quale, poi, versare le relative tasse.
Se invece suddetto termine è superato allora occorrerà procedere alla registrazione e le contestuali spese saranno divise al 50% tra il locatore e l’affittuario.
L’accordo tra le parti è solitamente segnato dal versamento di un acconto convenzionalmente stabilito, che verrà poi decurtato dal prezzo totale della locazione.
Tuttavia, i redditi che derivano dalla locazione di una casa vacanza vanno tassati per il proprietario come redditi da Fabbricati che dovranno essere riportato all’interno del quadro RB del modello Unico, che accoglie i cosiddetti redditi fondiari. Questo dunque rappresenta un grosso onere a carico dei proprietari che molto spesso, invece, evitano di redigere qualunque formula contrattuale e incassare gli introiti degli affitti a nero.
Non a caso quest’estate molti sono stati i controlli da parte delle fiamme gialle soprattutto nelle località turistiche di mare e montagna, riscontrando innumerevoli irregolarità contrattuali; basta pensare che su 811 interventi eseguiti sui proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di villeggiatura, uno su due è risultato irregolare, con 450 violazioni riscontrate.[1]
[1] www.repubblica.it