A cura di Pasquale La Selva
Il TAR Campania – Salerno, Sezione II, con la sentenza n. 1223 del 17 luglio 2017, si è pronunciato sul riconoscimento del risarcimento del danno scaturente dal ritardo nella procedura di rilascio del permesso di costruire.
Una impresa edile agiva in giudizio contro il Comune di Padula per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui il Comune di Padula ha definito la pratica inerente la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’ampliamento di un fabbricato a destinazione commerciale.
Nel 2008 i ricorrenti richiedevano il rilascio di permesso a costruire per l’incremento volumetrico di un locale commerciale, con successiva richiesta di Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del D.p.r. n. 447/1998.
Nel 2012 la Conferenza di Servizi si pronunciava con un verbale con cui si dichiarava che l’istanza era divenuta improcedibile a causa dell’entrata in vigore del D.p.r. 7 settembre 2010 n. 160, a termini del quale, a decorrere dal 30 settembre 2011, non era più possibile avvalersi del Suap per l’autorizzazione all’apertura delle medie e grandi strutture commerciali.
Si evince che il procedimento si era concluso oltre il termine di legge, dunque i ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno da parte del Comune di Padula, deducendo che, se l’azione amministrativa fosse stata tempestiva, l’istanza sarebbe stata accolta. Il mancato ampliamento del locale commerciale infatti, avrebbe determinato un danno notevole non solo sul valore dell’immobile, ma anche sulle attività commerciali future. Aggiungasi inoltre, che il termine di decadenza di 120 giorni contenuto nell’art. 30 c.p.a. non è operante in quanto il Codice era entrato in vigore nel 2010, mentre il termine del procedimento amministrativo era già scaduto nel 2009 (non è possibile immaginare una ipotesi di retroattività).
Nella disamina delle prove introdotte nel processo, non si rilevavano fattispecie ostative all’emanazione del permesso a costruire, né tantomeno il Comune ne aveva eccepite di ulteriori, infatti, lo stesso giudice amministrativo sottolineava la reale mancanza di presupposti giustificativi della condotta dell’amministrazione comunale, per la mancata emanazione del provvedimento richiesto; il Comune di Padula infatti, continuava a ritenere l’autorizzazione ambientale non valida, malgrado fosse stata confermata la piena validità da parte del Responsabile dell’Area Tecnica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale citava, inoltre, la consolidata giurisprudenza, secondo cui «quando un procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63)».
Una volta acquisita la prova dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla P.A., una volta dimostrata l’oggettiva inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, una volta individuata la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha condannato il Comune di Padula al risarcimento del danno, confermando la precedente (nonché dominante) giurisprudenza in materia